Ci è parso interessante dare un breve flash sulla questione soprattutto per dirimere i cd. dubbi del deposito “dell’ultimo momento”. L’art. 51 del D.l. citato, da una parte, conferma che il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma, dall’altro lato, prevede espressamente che il deposito si considera tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all’articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c..

Ne deriva che viene quindi meno quanto indicato nelle regole tecniche del processo telematico all’art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta e’ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

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