DIRITTO BANCARIO – RIPETIZIONE DELL’INDEBITO – ART. 119 TUB: NESSUN OBBLIGO PER LA BANCA DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO OLTRE IL DECENNIO – a cura di PAOLO MANZATO, ALESSANDRO GARRIONE, ANDREA NANA, MONICA VISONE
Due recenti sentenze fanno ulteriore chiarezza sull’obbligo (rectius sull’assenza dello stesso) gravante sulla Banca in ordina alla conservazione ultradecennale dei documenti contrattuali.
La Corte d’Appello di Firenze (sent. 04.04.2025 n. 627/2025), ha definitivamente chiarito che in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni, se il cliente non ha mai contestato il mancato rispetto dell’art. 117 TUB, l’onere probatorio della nullità per carenza di forma scritta non può dirsi assolto con la sola allegazione correlata alla mancata produzione del contratto da parte della banca.
A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che la banca non sia tenuta a conservare, consegnare ed esibire documentazione oltre il limite decennale e “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”.
La Corte fiorentina ha evidenziato che il cliente che formula istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni ha tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, non attivandosi tempestivamente nel congruo lasso temporale concesso.
Nel medesimo solco si inserisce la recentissima sentenza del Tribunale di Vicenza (sent.16.06.2025 n. 927/2025) applicando identici principi ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva laddove l’attore eccepiva nullità per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB.
Il giudice ha confermato che l’intermediario non è tenuto a produrre documenti che non è più obbligato a conservare per legge.
Le conseguenze operative a favore della Banche nei relativi contenziosi aventi ad oggetto azioni di ripetizione dell’indebito si possono così schematizzare:
– Onere probatorio rafforzato a carico del cliente dopo il decennio.
– Irrilevanza della mancata produzione documentale da parte della banca.
– Necessità di prove positive dell’assenza originaria della forma scritta.
In conclusione, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che emerge dalla lettura delle più recenti sentenze sia di primo grado che emesse all’esito di giudizi di gravame è che nelle azioni di ripetizione dell’indebito promosse oltre il decennio dalla cessazione del rapporto, la sola mancata produzione del contratto da parte della banca non è sufficiente a provare l’originaria nullità per vizio di forma. Il cliente deve fornire prove positive, avendo violato gli obblighi di diligenza e buona fede non contestando tempestivamente le presunte irregolarità.

I principi che emergono da tali sentenze e che si possono definire consolidati sono, pertanto, i seguenti:
1. L’art. 119 TUB fissa un limite temporale preciso all’obbligo di conservazione
2. La mancata conservazione oltre il decennio non genera presunzioni a favore del debitore
3. Il comportamento omissivo del cliente rileva ai fini della valutazione di buona fede.

CdA Firenze sent. n. 627/2025 (Pres. Primavera – Rel. Nannipieri)
Trib. Vicenza sent. n. 927/2025

© 2015 MANZATO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE P.IVA 13374140153 | DEVELOPED BY LOOPROJECT