Nel presente articolo si tratta di cessione di crediti in blocco così come disciplinata dal TUB.
Infatti, sempre più vivo è il tema della prova che deve offrire la Cessionaria circa l’effettiva avvenuta cessione di un credito dalla stessa azionato in giudizio; è il caso dell’eccezione di carenza di legittimità attiva sollevata da parte del debitore.
Tale eccezione è sempre più spesso sollevata dal debitore al fine di fermare l’azione della Cessionaria nel recupero del credito e può avere, se accolta, un effetto dirompente sull’azione di recupero.
Come è noto, l’art. 58 TUB prevede che: “ 1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. 2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
Con riferimento all’eccezione di difetto di titolarità del credito / legittimazione attiva in capo alla cessionaria, ci si può muovere dal principio enunciato dalla Corte di Cassazione in relazione alle operazioni di cd “Cessione in blocco”, secondo la quale: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
La Corte di Cassazione, inoltre, con una precedente sentenza (Cass. n. 4116/2016) aveva chiarito che ciò che conta è la prova dell’inclusione del credito azionato giudizialmente nell’operazione di cessione in blocco e che rispetto a tale prova valgono le regole generali sui mezzi di prova.
Infine, si ricorda che: “ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
Generalmente, il creditore cessionario, all’atto della costituzione in giudizio o dell’iscrizione a ruolo (del decreto ingiuntivo oppure della procedura esecutiva) ha, già, allegato nel giudizio tutti i documenti in modo da chiarire in che termini è divenuta titolare del credito per il quale ha agito (Visura CCIAA, Avviso di Cessione, Gazzette Ufficiali).
Vi sono altre pronunce della S.C. di Cassazione che hanno espresso il principio secondo il quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve assumere efficacia costitutiva della cessione di crediti, andando ad incidere così sulla stessa validità della medesima.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che “la pubblicazione realizza unicamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c. (cfr. Cass 23 febbraio 2018, n. 4453; Cass. 30/05/2017, n. 13548; si vedano poi Cass. 8 ottobre 2010, n. 20914 e Cass. 16 giugno 2006, n. 13954, per cui essa “sostituisce la notificazione” e Cass. 17.3.2006, n. 5997 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità) che è la tesi peraltro dominante anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ad esempio Trib. Benevento, sez. II, 13 gennaio 2017, n. 34 e Trib. Bari, sez. II, 13 luglio 2016., n. 3883).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che” Da tale parallelismo il Giudice di Legittimità trae dunque la conclusione che il trasferimento del credito può essere del tutto valido anche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” (Cassazione civile 25 Settembre 2018).
Ed ancora: “il giudice rileva come, secondo un primo orientamento, l’allegazione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 2, TUB, sia bastevole per comprovare, in giudizio, l’avvenuto trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Mutuando testualmente il pronunciamento della Corte di Cassazione, «è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Trib. Spoleto, 6 settembre 2021).
Vi è da domandarsi cosa possa accedere nel caso manchi una specifica enumerazione dei crediti ceduti; è il caso in cui nella G.U. viene fatto esclusivamente riferimento ad una cessione in blocco di una molteplicità di crediti, aventi tutti le medesime caratteristiche comuni.
La questione parrebbe essere stata in parte risolta di recente dalla S.C. di Cassazione che nell’ordinanza n. 21281 del 20.07.2023 ha avuto modo di chiarire che: “ In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha li dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
Tuttavia, esistono casi nei quali il Giudice adito dalla Cessionaria, vista la specifica eccezione di carenza di legittimazione del debitore, non ha ritenuto in ogni caso raggiunta la prova dell’inclusione del contratto / credito nella scissione, in quanto, oggettivamente, vista la contestazione specifica del debitore, l’Avviso di Cessione indicava solo i criteri ma non specificava i contratti, neppure facendo riferimento ad un allegato dell’Operazione di cessione, depositato presso un notaio (cfr. Tribunale di Ferrara Ordinanza del 18.03.2023 RG. 91-1/2023 Giudice Dr. Giusberti; principio in parte anche ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2366/2023 del 19.07.2023 – Sez 1^ Civ. Rel. Dr Bonaretti).
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che: “Quanto alle modalità di prova dell’avvenuta cessione, si ritiene che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 31888/2017; Cass. Civ. 22151/2019 e soprattutto così Cass. Civ. 10200/2021).
Tuttavia, la citata Ordinanza del Tribunale di Ferrara, proprio in applicazione del principio espresso dalla sentenza della S.C. di Cassazione 4116/2016, ha di fatto imposto alla Cessionaria un onere di prova più stringente al fine di dimostrare la propria titolarità del credito / legittimazione attiva.
Pertanto la più semplice delle soluzioni per soddisfare il suddetto onere della prova potrebbe essere quella del rilascio da parte della Cedente alla Cessionaria di una comunicazione scritta di avvenuta cessione di quel credito azionato e contestato, proprio prendendo spunto dalla sopra citata sentenza n. 4116/2016 della S.C. di Cassazione che ha chiarito che:” ciò che conta è la prova dell’inclusione del credito azionato giudizialmente nell’operazione di cessione in blocco e che rispetto a tale prova valgono le regole generali sui mezzi di prova”.
In ogni caso è asupicabile un adeguamento da parte dei Giudici di merito alla citata ordinanza n. 21281 del 20.07.2023 citata.
A cura di Paolo Manzato, Alessandro Garrione, Monica Visone.

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