L’ articolo 210 c.p.c. sancisce che “…il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione”.
Tale ordine, che concede un diritto importante alla parte che lo richiede, soggiace tuttavia a limiti che non possono essere travalicati.
Detti limiti circoscrivono l’utilizzo dell’ordine di esibizione a determinati casi e quando siano realizzati tutti i requisiti.
Di per sé la norma non stabilisce quali siano i limiti ed i requisiti a cui deve soggiacere l’emanazione dell’ordine ex art. 210 c.p.c., ma la giurisprudenza e la dottrina si sono occupate, nel corso degli anni, di inquadrare tale istituto in modo da non renderlo uno strumento utilizzabile indiscriminatamente dalla parte istante, o dal Giudice che abbia “già deciso”.
I limiti principali di tale ordine attengono alla funzione che lo stesso svolge: fornire al giudizio un elemento che potrebbe essere indispensabile per decidere.
Anzitutto, infatti, “l’ordine ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova e può essere emesso soltanto ove la prova non sia acquisibile aliunde “ ( così il Tribunale di Foggia, con sentenza 8 marzo 2012 .
Ne consegue che, ove un fatto non sia stato adeguatamente provato, la sola richiesta di ordinare l’esibizione di determinati documenti su istanza di colui che a tale onere non ha adempiuto, non può essere mirata a sostituire tale incombente. Può svolgere la funzione di ulteriormente rafforzare un fatto già provato, ed arricchire il processo di strumenti che ancor più fondatamente confermino una determinata circostanza, ma non può in nessun caso volgere alla produzione di mezzi di prova atti a dimostrare quanto fino a quel momento sostenuto, senza però fornire validi mezzi di prova.
Ulteriore limite, che riguarda i giudizi in cui sia parte una Banca e (tendenzialmente) il Cliente di quest’ultima, attiene alla decorrenza della data dalla quale determinati documenti possano essere oggetto di richiesta di esibizione.
Se, infatti, in giudizio venga assolto l’onere della prova incombente sulla Banca, la quale produca estratti conto e contratti relativi a crediti non ancora soggetti a prescrizione, il problema si pone in relazione a documenti ormai ultradecennali.
Qualora una controparte chieda al Giudice di ordinare alla Banca l’esibizione di documenti risalenti oltre i dieci anni precedenti, vi sarà il problema di determinare l’accoglibilità di tale richiesta da parte del Giudice, oltreché l’eventuale responsabilità ricadente sulla Banca che non adempia.
Affinchè la questione venga correttamente risolta, si dovrà porre attenzione all’articolo 119 TUB.
Considerata legge speciale rispetto all’art. 1713 c.c. che stabilisce gli obblighi del mandatario, l’articolo 119 TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione, ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
In quanto legge speciale, nonché successiva al precitato articolo 1713 c.c., l’articolo 119 TUB vale quale espressa norma che deroga alla precedente.
La Banca ha l’obbligo e l’interesse (ai fini del recupero di un eventuale credito in suo favore) di conservare la documentazione in suo possesso per un tempo non superiore ai dieci anni. Il motivo che giustifica tale limite temporale deriva dall’intervenuta prescrizione relativa a tutti i crediti/debiti ultradecennali, verso i quali più nessuna azione potrà essere esperita per il loro recupero.
La stessa richiesta ex art. 119 TUB è infatti limitata ai dieci anni precedenti alla data in cui la richiesta sia stata avanzata, per i medesimi motivi.
La giurisprudenza ha stabilito che quando il Cliente non abbia a suo tempo richiesto alla Banca la documentazione che riteneva contestabile ex art. 119 TUB, non abbia di conseguenza il diritto di richiedere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. dei medesimi documenti in giudizio, ma maggiormente il Giudice non dovrà neppure e necessariamente accogliere la domanda qualora i documenti oggetto di richiesta di esibizione siano ultradecennali (così il Tribunale di Napoli con provvedimento del 4 luglio 2016).
Qualora, tuttavia, il Giudice accogliesse la richiesta della parte istante e la Banca incolpevolmente non fosse in grado di adempiere, non disponendo più a buona ragione dei documenti contrattuali o estratti conto originati oltre dieci anni prima, lo stesso Giudice non potrà valutare sfavorevolmente il comportamento della Banca.
Naturalmente ci si riferisce alla circostanza in cui la Banca non disponga più, al momento della richiesta di tali documenti ultradecennali; in caso contrario, sarà utile che la Banca adempia all’ordine del Giudice, al fine di conferire al giudizio strumenti di cui il Giudice abbia ritenuto necessaria la produzione.
L’ordine di esibizione, in quanto ordine del Giudice (sebbene ad istanza della parte) andrà sempre adempiuto, ma qualora vi siano giustificati motivi senza colpevolezza e mala fede della parte, sarà possibile che si verifichi un inadempimento.

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