La sentenza in esame (cioè la N. 214/2024 del 29.02.2024 del Tribunale di Ferrara), oltre che per alcuni aspetti relativi all’onere della prova circa le cessioni di crediti di cui all’art. 58 TUB è anche interessante sotto il profilo delle produzioni documentali oltre ai termini di cui all’art. 183 cpc.
La stessa pare che prenda anche, in qualche modo, spunto da una questione già presa in esame dalla giurisprudenza (anche se datata) espressasi sulla suddetta produzione (ritenuta erroneamente tardiva) di documentazione dopo la scadenza dei termini previsti ex art. 183, 6° comma cpc (dunque c.d. “vecchio rito”, cioè ante Riforma Cartabia); ma mutatis mutandis le considerazioni che seguono valgono anche per il nuovo rito.
La Giurisprudenza, in passato, aveva avuto modo di rilevare che: “ Non sono soggette alle preclusioni in materia istruttoria – e, pertanto possono effettuarsi anche oltre le barriere preclusive a tal fine previste – le deduzioni istruttorie meramente illustrative o specificative di risultanze probatorie già ritualmente acquisite agli atti (nel caso di specie: la produzione di tabelle e di fatture oltre i termini istruttori concessi dal giudice ex art. 184 c.p.c. è da considerarsi ammissibile in ragione del contenuto “illustrativo” proprio delle prime e “specificativo” di bilanci già acquisiti delle seconde)”. (Tribunale di Milano, sez I^ Civ. 21/10/2008 n. 12263 – Fonti: Corriere Giur., 2009, 8, 1088, nota di WIDMANN).
Nel caso preso in esame dal Tribunale di Ferrara nella sentenza n. N. 214/2024 del 29.02.2024, il Giudicante ha dovuto decidere su un’importante questione: se ritenere tardiva (o meno) la produzione di un documento (decisivo per la decisione) prodotto da una parte a seguito di una eccezione formulata dall’altra, dopo lo spirare del termine processuale (nella specie era quello previsto ante riforma dall’articolo 183, 6 ° comma cpc, n. 2).
Il Tribunale di Ferrara ha evidenziato che: “In relazione a tale dichiarazione (n.d.r. recte: cioè la produzione documentale di contenuto confessorio della Banca Cedente alla Cessionaria di un credito ceduto dalla prima alla seconda ex art. 58 TUB, cessionaria alla quale era stata eccepita la carenza di legittimazione attiva), prodotta con la memoria di cui all’art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., l’attore (n.d.r. cioè il debitore ceduto: si trattava di un’opposizione al precetto notificato dalla Cessionaria al debitore) ha contestato, nella propria memoria depositata ai sensi dell’art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., l’inidoneità a provare l’intervenuta cessione del credito in contestazione, eccependo che il documento (n.d.r.: cioè la dichiarazione della Cedente che confermava alla Cessionaria l’avvenuta cessione del credito de quo a favore della Cessionaria) è sottoscritto da una persona che non allega (men che meno documenta) il proprio potere di rappresentanza della società” e che pertanto tale dichiarazione: “non risulta provenire da soggetto legittimato a rappresentare validamente l’asserita cedente”.
Il Tribunale di Ferrara, viste le deduzioni formulate in atti dalla Cessionaria, sottolinea:
-. che: “ A seguito dell’eccezione dell’opponente circa la provenienza del documento, la convenuta (n.d.r.: cioè la cessionaria del credito contestato) ha prodotto la visura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, comprovante i poteri di rappresentanza della (n.d.r. del procuratore della Cedente) in capo a (n.d.r. al sottoscrittore della comunicazione di avvenuta cessione del credito da parte della cedente a favore della cessionaria)”.
-. che: “L’opponente (n.d.r.: il debitore) ha a sua volta eccepito la tardività̀ e l’inammissibilità̀ di tale produzione documentale, perché avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall’art. 183, co. 6, c.p.c”.
Tuttavia, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che: “come rilevato dalla convenuta (n.d.r.: cioè la Cessionaria Creditrice), la produzione della visura camerale si è resa necessaria per la società̀ (cioè: n.d.r. la cessionaria del credito ai sensi dell’art. 58 TUB) a seguito dell’eccezione sollevata dall’attore (n.d.r. cioè il debitore ceduto) nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. e, pertanto, la produzione del documento deve ritenersi rituale ed ammissibile. La circostanza che la convenuta non abbia proposto formalmente un’istanza di rimessione in termini per il deposito del documento (n.d.r come eccepito in atti dal debitore ceduto) non esclude la legittimità̀ della produzione documentale: sussistono, infatti, l’inequivoca manifestazione di volontà̀ della società̀ (n.d.r. cioè della cessionaria/ creditrice) di avvalersi del documento e l’indicazione delle ragioni della tardiva produzione documentale, dipendente dalla necessità di contrastare l’eccezione avversaria contenuta nella memoria di replica e non determinata da una colpevole inosservanza dei termini perentori stabiliti dall’art. 183, co. 6, c.p.c. L’opponente (n.d.r. cioè il debitore ceduto) ha, inoltre, avuto, dopo il deposito della visura (n.d.r. da parte della Cessionaria del credito ex art. 58 TUB), la possibilità̀ di svolgere ampiamente le proprie difese in merito alla produzione del documento, sia in udienza, sia negli scritti difensivi finali.”
Il Tribunale di Ferrara, ha ritenuto, dunque, che: “ Ciò posto quanto alla legittimità̀ della produzione del documento della convenuta, si rileva che dalla visura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, risulta che (n.d.r. il procuratore della cedente) era dotata, al momento della sottoscrizione della dichiarazione, dei poteri rappresentativi della Cedente”, con questo ritenendo la produzione valida e degna di considerazione per fondare la propria decisione, positiva per la dimostrazione dell’avvenuta cessione a favore della Cessionaria.
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