DIRITTO BANCARIO – DIRITTO PROCESSUALE – DIRITTO CONCORSUALE – STATO DI INSOLVENZA E RILEVANZA ANCHE DI UN SOLO INADEMPIMENTO. A cura di Paolo Manzato, Alessandro Garrione, Andrea Nana e Monica Visone
L’art. 5 della Legge Fallimentare (R. D. 16 marzo 1942 n. 267) stabilisce che: “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Lo stato di insolvenza di un debitore costituisce uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo, ove la stessa sia cronica ed irreversibile.
La dicitura “cronica” presuppone che il soggetto diventi inadempiente nella circostanza in cui non sia più in grado di adempiere a numerose obbligazioni e “saltino” diversi pagamenti, oltre alla incapacità di adempiervi con i normali strumenti di pagamento (denaro, assegni e simili).
A tal proposito, tuttavia, attraverso la recente ordinanza n. 10581 del 23 aprile 2025, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di insolvenza non debba necessariamente essere “cronico ed irreversibile” affinché un soggetto sia passibile di essere dichiarato fallito e che, tantomeno, l’insolvenza di un soggetto debitore possa essere considerata sussistente solo nella circostanza in cui gli inadempimenti siano più d’uno.
Stabilisce detta ordinanza che “la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva di insolvenza” ed ancora ritiene che “ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso. Solo in caso di ragionevole contestazione dei crediti – ove manchi il titolo giudiziale – l’inadempimento del debitore perde significato ai fini dell’insolvenza”.
Ne consegue che, alla luce della precitata ordinanza, il contenuto del termine “insolvenza” sia ampiamente mutato, consentendo anche ad un solo creditore insoddisfatto, di procedere alla richiesta di declaratoria di fallimento del suo debitore, sebbene lo non sia insolvente in maniera “cronica ed irreversibile”.
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