L’art. 1 del Decreto Legge n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, con il chiaro intento di allineare la disciplina italiana con quella vigente negli altri Paesi Europei, ha introdotto un nuovo meccanismo di finanziamento per gli interventi di conservazione e sviluppo dell’arte e della cultura.

Con tale strumento, correntemente denominato “art bonus”, il legislatore ha inteso favorire la partecipazione dei contribuenti – siano essi persone fisiche o giuridiche – nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico.

Con l’”art bonus” il legislatore ha inteso accordare un credito d’imposta a tutti i contribuenti che effettuino erogazioni liberali in denaro a favore di determinate attività o istituzioni considerate dallo stesso legislatore particolarmente meritevoli di tutela.

In particolare, per usufruire di tale credito d’imposta, la nuova normativa prevede che le erogazioni liberali debbano necessariamente effettuarsi in denaro, nonchè dovranno avere ad oggetto i seguenti specifici scopi e/o attività:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituiti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (quali ad esempio musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici et similia);
  • realizzazione, restauro e potenziamento di strutture delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione e, più in generale, degli enti e delle istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • sostegno dei soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici oggetto di interventi di manutenzione, protezione o restauro.

Sono invece categoricamente escluse dal beneficio fiscale in esame tutte quelle erogazioni liberali che dovessero essere effettuate in favore di un bene culturale rientrante nel patrimonio di privati, ivi ricomprendendovi anche quelli di proprietà degli Enti Ecclesiastici.

Per usufruire dell’”art bonus” le erogazioni liberali dovranno essere eseguite dal contribuente esclusivamente mediante sistemi di pagamento tracciabili – quali, a titolo esemplificativo, bonifici bancari, versamenti postali, carte di credito o di debito, assegni bancari o circolari – mentre non potranno beneficiare del credito d’imposta eventuali erogazioni eseguite in denaro contante.

Con riferimento all’entità dell’”art bonus” si osserva come la Legge di Stabilità 2016 abbia introdotto un credito d’imposta, in misura fissa, pari al 65% delle erogazioni effettuate dal contribuente – nel rispetto, tuttavia, dei limiti massimi di seguito indicati – che viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In particolare, con riferimento alle persone fisiche e agli enti non commerciali, il credito d’imposta viene riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre, con riferimento ai contribuenti titolari di reddito d’impresa – siano essi persone fisiche o giuridiche – tale credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5×1000 dei ricavi annui.

Pertanto, in termini esemplificativi, supponendosi che una persona fisica vanti un reddito complessivo soggetto ad IRPEF pari a € 200.000,00 e che abbia effettuato erogazioni liberali in denaro per l’importo di € 50.000,00, alla luce della sopra richiamata normativa il credito d’imposta determinato nella misura del 65% sarà pari ad € 32.500,00 (€ 50.000,00 x 65%).

Infine, per i soli titolari di reddito d’impresa, la quota annuale potrà essere utilizzata anche in compensazione di altre imposte e contributi.

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