Interessante commento dell’Avv. Franco Bracciale sulla questione. Al giudice di pace, competente ratione valoris a decidere l’opposizione a precetto, è devoluta anche la decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato, proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., nel testo aggiornato risultante dall’integrazione dell’ultima sua parte disposta dal D.L. n. 35/05 convertito nella L. n. 80/05.

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