Interessante commento dell’Avv. Roberto Rusciano sulla sentenza della Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella,  n. 4548 del 07.10.2015 (visibile sul sito Expartecreditoris.it ): “Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito (o per la rideterminazione del saldo del conto corrente), assolve compiutamente il proprio onere probatorio solo depositando tutti gli estratti conto analitici, non essendo possibile in mancanza un’esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente.”

Per saperne di più (Expartecreditoris.it)

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