Con un recente e inaspettato provvedimento, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto di sanzionare il convenuto, che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, con l’obbligo di pagare “ in favore dell’Erario, la somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione”, sulla base della considerazione che : “ questo giudicante ritiene che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia condividendo quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Vasto 16-12-2016; Trib Termini Imerese, 9-5-2012; Trib. Mantova, 22-12-2015) secondo cui la sanzione pecuniaria in questione può̀, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio non emergendo dalla lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata interpretazione”.

Come noto il procedimento di Mediazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010, prevede che la partecipazione al primo incontro di mediazione sia obbligatoria, con altresì la presenza della parte oltre che del suo difensore, ogni qual volta il ricorso a tale strumento di conciliazione sia sollecitato o disposto dal Giudice nel corso della prima udienza.
Infatti, il Giudice in fase di prima udienza, ove sia incardinata una causa il cui oggetto rientrerebbe fra quelli per i quali è prevista la previa mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità in giudizio della domanda, può disporre che entro il termine di 15 giorni o entro un diverso termine da lui posto, venga esperito il tentativo di mediazione.
Generalmente, tale onere viene posto a carico dell’attore, il quale dovrà presentare domanda di mediazione dinanzi all’Organismo di Mediazione competente e dovrà notificarne l’invito alla controparte, la quale potrà o meno aderire entro il termine posto dall’Organismo stesso (che solitamente non supera 8 giorni).

Molto spesso, nonostante la mediazione abbia soprattutto lo scopo di garantire oneri fiscali inferiori in favore di chi la eserciti e attraverso questa si pervenga ad una soluzione conciliativa della controversia, non sono rari i casi in cui il convenuto decida e comunichi alla controparte di non voler aderire all’incontro.

Tale questione, non è stata lasciata sfornita di previsioni normative da parte del nostro legislatore, il quale ha previsto all’art. 8 del su menzionato decreto legislativo che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Tale previsione, sebbene abbia lo scopo di ampliare i casi in cui vi sia ricorso alla mediazione, evitando di incardinare lunghi e costosi processi dinanzi ai nostri Giudici, vale soprattutto per i casi in cui la mediazione sia prevista come obbligatoria dal nostro ordinamento e sia disposta dal Giudice nel corso della prima udienza.
Ciò nondimeno non andrà ignorata in tutti gli altri casi in cui si sia chiamati a partecipare ad un incontro di mediazione, ma senza dubbio il profilo sanzionatorio è ridotto, posto che l’ordine non avrà avuto origine da una disposizione del Giudice ed in considerazione della circostanza che il tentativo di promuovere la mediazione avrà avuto senza dubbio lo scopo di risolvere conciliativamente la controversia, il ché merita grande rispetto.
Per ciò che attiene al caso della c.d. conciliazione demandata, ovvero quella sollecitata dal Giudice, va detto che quest’ultima si attua solo nell’ipotesi in cui le parti aderiscano all’invito: in altri termini, le parti assumono con il Giudice un impegno il cui mancato rispetto potrebbe integrare una violazione dell’obbligo di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.
La mancata partecipazione non giustificata sarà perciò elemento di prova per il giudice nell’eventuale successivo processo civile, nonché nel processo che proseguirà dopo la sospensione disposta dal giudice con la conciliazione dal medesimo richiesta.
Naturalmente, ogni volta che si verifichi la mancata partecipazione all’incontro di mediazione demandata dal Giudice, quest’ultimo avrà l’obbligo di valutarne le cause che hanno influito, caso per caso; infatti, non potrà in ogni caso sanzionare la parte che non ha presenziato all’incontro poiché i motivi possono essere disparati.
Si potrebbe verificare il caso di malattia del convenuto, piuttosto che la proposizione della mediazione dinanzi ad un Organismo che si trovi in un luogo molto lontano o difficile da raggiungere dalla parte invitata. Infatti, tale procedimento, dal momento che svolge soprattutto una funzione conciliativa e di risoluzione della controversia con un dispendio economico per chi vi ricorre molto basso rispetto ad una causa ordinaria, non è corretto giustificare la necessità di spendere denari in trasferte molto lontane ed ulteriori costi, solo allo scopo di evitare altre sanzioni da parte del Giudice.
Saranno salvi i casi in cui il contratto, lo statuto o gli oggetti che sarebbero causa della controversia, prevedano il ricorso ad uno specifico Organismo, collocato in una specifica città o Regione.
La giurisprudenza del Tribunale di Vasto, infatti, nel risolvere un caso di mancata comparizione da parte del convenuto, che aveva trasmesso nei giorni precedenti una comunicazione a mezzo PEC nella quale comunicava all’Organismo che non avrebbe presenziato all’incontro fissato in quanto riteneva che questo non avrebbe condotto ad esiti utili, ha emesso un’ordinanza nella quale ha statuito che “il mediatore in tal caso dovrà semplicemente registrare la mancata partecipazione, senza dar conto delle ragioni esposte nella missiva, in quanto la comunicazione costituisce un atto di mera cortesia che non può modificare la realtà, ovvero che quella parte non è comparsa in mediazione” e questo in quanto “La prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità. Il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato”(Tribunale di Vasto, Ordinanza 6 dicembre 2016).
Il Tribunale, ma in generale la dottrina, ritengono utile differenziare la mancata partecipazione per giustificato motivo (prevista e regolata all’art. 8 comma 4 bis) dalla mancata partecipazione in quanto non si ritiene possibile che la procedura possa proseguire (regolata all’art. 8 comma 1).
Per quanto riguarda il primo caso, ovvero la mancata partecipazione per giustificato motivo, qualora la mediazione venga chiusa in quella sede, ciò non consente al Giudice l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 4-bis (ovvero il pagamento di una ammenda pari al contributo unificato).
Spesso però il Giudice ritiene utile consigliare al mediatore di adoperarsi affinché il denunciato impedimento sia rimosso (ad esempio con un rinvio dell’incontro ad altra data) in quanto, nel caso di mancata partecipazione volontaria, anche se previamente comunicata, tale mancata partecipazione non impedirà invece le sanzioni previste ex artt. 96 e 116 c.p.c.
Il Giudice potrà, infatti, ritenere avverati anche i presupposti giustificativi per sanzionare la parte assente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo che se il difensore del Convenuto avesse realmente ritenuto utile partecipare all’incontro, ma che ciò gli sia stato impedito per giustificato motivo, avrebbe avuto senza alcun dubbio strumenti idonei a permetterglielo (ad esempio facendosi sostituire da un collega, a cui avrebbe solo dovuto fornire procura speciale sottoscritta dal suo Cliente). Si dovrà ritenere tale comportamento della parte chiamata, contrario a buona fede.
Naturalmente, l’assenza della parte istante, seppur previamente comunicata a mezzo PEC, sarà invece causa di non procedibilità della domanda.
In conclusione, considerate le finalità che il procedimento di mediazione persegue, si dovrà ritenere che la mancata partecipazione della parte chiamata, sebbene anticipata da comunicazione a mezzo PEC, funga da strumento idoneo a giustificare l’irrogazione, da parte del Giudice, di sanzioni pecuniarie, nella prima udienza utile, consistenti nel risarcimento alla parte istante delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Quanto detto, ritenuto che il comportamento de quo configurerà per il nostro ordinamento un mero tentativo di eludere la normativa mediante un giudizio prognostico ed in assoluta violazione dei riti processuali che le norme impongono.

Proprio in ragione di quanto sopra il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto di sanzionare il convenuto, che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, con l’obbligo di pagare all’Erario il valore del contributo unificato (Tribunale di Reggio Emilia – ordinanza del 10.05.2018).

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