La riassicurazione può definirsi come il contratto per il tramite del quale una Compagnia di assicurazione (c.d. “riassicurato” o “cedente”), mediante il pagamento di un premio, trasferisce un rischio dalla stessa assicurato ad altra Compagnia di assicurazione (c.d. “riassicuratore” o “cessionario”), ma senza che nell’ambito di tale rapporto sia coinvolto l’assicurato originale.

In termini generali può dirsi che lo scopo fondamentale della riassicurazione è primariamente quello della ripartizione del rischio tra più soggetti, e le Compagnie vi fanno ricorso ogniqualvolta non siano disposte a mantenere determinati rischi nel proprio portafoglio.
Tale ripartizione del rischio consente infatti alle Compagnie di raggiungere un equilibrio di portafoglio tale da determinare un vero e proprio rafforzamento della solidità finanziaria della cedente, al contempo aumentando la propria capacità di sottoscrizione.
E’ infatti evidente che qualora un assicuratore dovesse sottoscrivere rischi fino al limite della propria capacità, si troverebbe poi nella condizione di non poter più ampliare il proprio portafoglio, in quanto un rischio con somma assicurata troppo elevata ne potrebbe compromettere la solvibilità e, proprio al fine di ovviare a tale rischio e, contestualmente, di consolidare la propria solidità finanziaria, le Compagnie sono solite ricorrere alle tutele offerte dalla riassicurazione.

Si tenga poi presente che il riassicuratore può determinarsi a riassicurare a sua volta i rischi che non è disposto a mantenere nel proprio portafoglio, retrocedendo l’intero rischio (o una sua parte) ad altri riassicuratori (c.d. “Retrocessione”).

La riassicurazione può assumere forme diverse, ovvero può essere:
1) “facoltativa”: trattasi di forma di riassicurazione avente ad oggetto singoli rischi e connotata dal fatto che la Compagnia cedente sceglie – usualmente ricorrendo alla intermediazione di brokers o di agenti di sottoscrizione rischi – di coprire il rischio con una controparte che ha la facoltà di accettarlo o meno. Essa pertanto implica un’offerta del rischio ad uno o più potenziali riassicuratori i quali, una volta esaminate tutte le informazioni relative al rischio che la cedente è tenuta a fornire loro, avranno facoltà di accettare o meno una parte del rischio.
2) “obbligatoria”: trattasi di forma di riassicurazione che che avviene solitamente sotto forma di trattato, al quale le Compagnie in genere ricorrono allorquando necessitino di una copertura concernente l’intero portafoglio, il quale potrà coincidere con quello esistente alla sottoscrizione dell’accordo o, in alternativa, con quello che la cedente acquisirà in corso di copertura.
I “trattati” possono essere A) “proporzionali” o B) “non proporzionali”:
A) le forme di riassicurazione proporzionale sono a loro volta distinguibili nelle c.d. “Quota Share” e “Surplus”: nel primo caso le parti definiscono una percentuale fissa e invariabile per tutto il periodo assicurativo, in forza della quale la cedente cede la quota del rischio e recupera dal riassicuratore, in percentuale identica per tutti i sinistri, la quota dei sinistri pagati e riservati; nel secondo caso, con il trattato Surplus, la cedente ritiene un ammontare fisso invariabile per ogni singolo sinistro, mentre la quota eccedente viene ceduta al riassicuratore, il che significa che tutti i rischi di ammontare pari o inferiore alla “linea” faranno capo alla cedente, mentre quelli di ammontare superiore saranno ceduti per differenza e, per l’effetto, la percentuale di cessione non sarà fissa, bensì muterà in funzione della dimensione dei rischi assicurati.
B) Nelle forme di riassicurazione “non proporzionali” il rischio trasferito non è in correlazione con la quantità di rischio originariamente assunto dalla Compagnia cedente.
Le forme riassicurative non proporzionali si distinguono in A) “Excess of Loss” e in B) “Stop Loss”.
A) La forma “Excess of Loss” implica che il riassicuratore assumerà l’obbligo di indennizzare tutti quei sinistri il cui ammontare dovesse superare un determinato limite specifico (c.d. “Priorità”) rispetto ad un singolo rischio o ad un singolo evento. Dunque l’importo massimo pagato dal riassicuratore sarà pari all’ammontare di rischio trasferito al riassicuratore (c.d. “Portata”).
B) La forma “Stop Loss”, invece, protegge la Compagnia cedente contro l’evenienza che l’ammontare complessivo dei suoi sinistri rispetto ai premi – in una determinata classe di affari – superi una predeterminata percentuale, cosicchè il riassicuratore non sarà tenuto all’indennizzo di qualsivoglia sinistro fintanto che i sinistri globali dell’anno non abbiano ecceduto la predetta percentuale predeterminata dei premi (c.d. “Priorità”).

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