Il mercato assicurativo, alla luce di quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e dalle ulteriori disposizioni speciali, pone al centro dell’intero sistema il tema della “Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa”, e ciò con il precipuo scopo di garantire il buon funzionamento del sistema assicurativo nel suo complesso.

Il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 3 rubricato “Finalità della vigilanza”, espressamente prevede che “la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori”.

Tale generico e assai ampio dettato normativo integra una vera e propria dichiarazione programmatica, rappresentando una sorta di manifesto del ruolo essenziale che l’ordinamento attribuisce alla vigilanza amministrativa a tutela del buon funzionamento dell’intero sistema assicurativo.

Con la Legge 12.8.82, n. 576, in aderenza alle disposizioni speciali in materia di vigilanza in ambito assicurativo, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private (ISVAP), ovvero un’Authority indipendente che, in via istituzionale, ha per anni esercitato specifiche funzioni di controllo del settore assicurativo in piena autonomia e indipendenza, seppur in stretto contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale potere di vigilanza sulla stabilità e sulla trasparenza delle Compagnie di assicurazione è stato espressamente riconosciuto a livello normativo con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private il quale, all’art. 5, espressamente dispone che “l’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla Legge 12.8.82, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia e necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo”.

A ciò aggiungasi che, in forza di quanto disposto dalla Legge 28.12.05, n. 262, è stato altresì attribuito all’Istituto il potere di irrogare direttamente le specifiche sanzioni amministrative previste dal Codice delle assicurazioni; potere, questo, anteriormente detenuto ed esercitato dall’Esecutivo per il tramite del Ministero delle Sviluppo Economico, al quale oggi sono riservate funzioni essenzialmente di definizione delle linee guida della politica assicurativa.

Ciò premesso, occorre registrare come nel corso degli ultimi due decenni si sia sviluppata una stretta correlazione tra mercati finanziari, bancari ed assicurativi, il che ha dato vita a veri e propri poli economici radicati nei principali settori del mercato che, perlomeno inizialmente, sono stati soggetti alla vigilanza e al controllo da parte di una pluralità di organismi di vigilanza, i quali, tuttavia, operavano autonomamente, rendendosi via via sempre più evidente la necessità per gli stessi di dover cooperare al fine di garantire il corretto funzionamento non dei singoli settori economici, bensì dell’intero mercato, sempre più globalizzato e connotato da operatori che svolgono attività “trasversali”, ovvero radicate in mercati che in passato erano tra loro del tutto indipendenti.

Tale stretta correlazione tra mercati di natura diversa ha indotto il nostro ordinamento ad una radicale riforma dell’ISVAP il quale, con l’entrata in vigore della Legge 7.8.12, n. 135, è stato definitivamente soppresso nonché sostituito da altro Istituto denominato IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con l’obiettivo di assicurare una stretta connessione tra la vigilanza assicurativa con quella bancaria.

In particolare, l’art. 13 della sopra richiamata Legge n. 135/2012 espressamente dispone che “al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione …”

La ratio della riforma è evidente: onde garantire una efficace vigilanza sugli operatori finanziari è essenziale che le imprese dei singoli comparti economici non costituiscano l’oggetto di controlli separati e/o settoriali, bensì le eterogenee attività svolte da tali soggetti “trasversali” necessariamente dovranno essere controllate nel loro complesso, tramite l’esame globale del loro intervento nei diversi mercati bancari, finanziari ed assicurativi.

Tra i vari poteri che la Legge attribuisce all’IVASS e che le varie disposizioni normative definiscono “di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva”, certamente quest’ultimo, in virtù delle sanzioni ad esso correlate e comminabili dall’Istituto, rappresenta quello maggiormente temuto dalle Compagnie di assicurazione e dagli altri soggetti che operano nel campo assicurativo, quali agenti di sottoscrizione rischi, brokers e altri intermediari.

Ai sensi dell’art. 326 del Codice delle Assicurazioni “l’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di 120 giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di 180 per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione”.

Tra le principali tipologie di violazioni sanzionate nei confronti degli operatori sul mercato assicurativo spiccano, a mero titolo esemplificativo ma non di certo esaustivo:
Ð la commercializzazione di polizze contraffate;
Ð l’irregolare assunzione di contratti relativi al ramo RC Auto;
Ð l’omessa o ritardata registrazione a cassa di contratti di assicurazione a fronte dell’incasso dei relativi premi;
Ð la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale;
Ð l’esercizio dell’attività di intermediazione in assenza iscrizione o per il tramite di collaboratori esterni non abilitati;
Ð l’omessa conservazione della documentazione assicurativa;
Ð l’esercizio abusivo dell’attività assicurativa, riassicurativa e intermediatizia;
Ð l’abuso di denominazione assicurativa;
Ð il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre.

Con riferimento infine alle sanzioni in concreto applicabili dall’IVASS, l’art. 329 del Codice delle assicurazioni prevede che “gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell’art. 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di atuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura, c) radiazione.
Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza.
La censura è disposta per fatti di particolare gravità.
La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità, e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione”.

A tali sanzioni “disciplinari”, si aggiungono poi quelle “amministrative”, consistenti nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie che variano negli importi a seconda della gravità della violazione.

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